Piemonte - Legge 2/22 - articolo 1: Modifiche all'art. 23 della legge regionale 18/2007

  Articolo 1 - Modifiche all'art. 23 della legge regionale 18/2007

(Regione Piemonte - Legge regionale n. 2, 25 marzo 2022)

1. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) č sostituito dal seguente:

«5. Gli organi dell'Azienda Zero sono:

a) il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanitą, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); il direttore generale č coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo dallo stesso nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

b) il collegio sindacale, nominato in conformitą alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.».


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