1. I dati personali contenuti nel registro tumori sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare liceitą, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione, soltanto da personale istruito dal titolare del trattamento e che opera sotto la sua autoritą, ai sensi dell'art. 29 del regolamento, in conformitą anche all'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del registro tumori secondo modalitą e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.