1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 2, il registro tumori è finalizzato a:
a) produrre misure dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere e ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
c) svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e sulla distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture provinciali, regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;
d) produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente agli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone e all'ambiente di vita e lavoro, nonchè dell'efficacia dei programmi di screening;
e) monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e alla qualità dei servizi diagnostico-terapeutici, nonchè alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.