1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo regolamento e specificate nel disciplinare tecnico, allegato A del presente regolamento.
2. La sicurezza dei dati trattati dal registro tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.