1. L'art. 6, comma 6 del decreto del Presidente della provincia 16 marzo 2020, n. 11, è così sostituito:
«6. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione nel secondo o terzo anno di studio o che non la concludono per il mancato superamento degli esami, devono restituire il 50 per cento dell'importo complessivo versato dalla provincia, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.».