1. Le commissioni gią insediate per le procedure di selezione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che devono ancora concludere i propri lavori effettuano la loro valutazione attenendosi ai criteri indicati nell'art. 7 del presente regolamento.
2. In ogni caso, alle predette procedure continuano ad applicarsi i principi di correttezza e buona fede, secondo i principi costituzionali di imparzialitą e buon andamento.
3. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, lettera c), si applica anche alle procedure selettive per gli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.