1. L'incarico dirigenziale è assegnato ai sensi dell'art. 48 della legge.
2. La Commissione presenta alla Direttrice generale/al direttore generale dell'Azienda sanitaria un verbale di valutazione che riporta tutti gli elementi considerati per formulare i giudizi di cui al precedente art. 7, comma 10, e l'elenco completo delle candidate e dei candidati giudicati idonei e non idonei. La direttrice generale/Il direttore generale individua con specifica motivazione la candidata/il candidato da nominare all'interno di una terna di idonee/idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei punteggi migliori. Ove intenda nominare una delle due candidate/uno dei due candidati che non abbiano conseguito il punteggio migliore, la direttrice generale/il direttore generale deve motivare analiticamente la sua scelta.
3. Qualora la direttrice/il direttore di una struttura complessa si dimetta entro due anni dal conferimento dell'incarico o qualora questo decada, la direttrice generale/il direttore generale può, con specifica motivazione, assegnare l'incarico ad un'altra candidata/ad un altro candidato che ha partecipato alla stessa procedura di selezione e rientrante nella terna delle idonee prime classificate/degli idonei primi classificati proposta dalla Commissione.
4. Il trattamento economico è fissato in base alla contrattazione collettiva e varia a seconda della dimensione e complessità della rispettiva struttura organizzativa.