1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso a incarichi di direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontaria/volontario, di precario/precaria, di borsista o similari; sono valutati inoltre il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti e assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonchè quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti. Il triennio di formazione di cui all'art. 43, della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine, nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo di servizio prestato in ogni singola disciplina.
2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della salute.
3. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia non ricomprese negli elenchi formati e aggiornati ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo l'anno accademico suindicato. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Ferma restando la rilevanza degli indirizzi e orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi e orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi, relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
4. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
5. Sono considerati i seguenti servizi e idoneità, come specificati nell'allegato A al presente regolamento:
a) servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche;
b) servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari;
c) servizio prestato all'estero;
d) idoneità nazionali e provinciali.