Valle d'Aosta - Legge 31/21 - articolo 8: Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia

  Articolo 8 - Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia

(Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 31, 9 novembre 2021)

1. In considerazione della necessitā di dare continuitā al sostegno economico alle famiglie residenti nel territorio regionale, il trasferimento di finanziamenti straordinari in favore dei soggetti titolari dei servizi dei nidi d'infanzia pubblici e privati autorizzati e dei servizi domiciliari di tata familiare previsto dall'art. 29 della legge regionale n. 15/2021 č autorizzato, alle medesime condizioni di cui al predetto articolo, anche per i mesi di novembre e dicembre 2021.


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