(Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 31, 9 novembre 2021)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Regione nomina un nuovo direttore con le modalità di cui all'art. 13.».
2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale.5/2000 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'Azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'art. 16, comma 1. Tale commissariamento non può eccedere il periodo di sei mesi e può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della Regione, con le modalità di cui all'art. 13.».