(Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 31, 9 novembre 2021)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 sono dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste.