Valle d'Aosta - Legge 31/21 - articolo 10: Disposizioni finanziarie

  Articolo 10 - Disposizioni finanziarie

(Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 31, 9 novembre 2021)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 5 è determinato in euro 4.800 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8 è determinato complessivamente in euro 75.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura mediante riduzione per il medesimo importo delle risorse a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


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