(Regione Valle d'Aosta - Legge regionale n. 31, 9 novembre 2021)
1. L'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Nomina del direttore generale). - 1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, nell'ambito di un elenco di candidati costituito da coloro che, iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri della valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, alla cui effettuazione provvede un'apposita commissione regionale costituita da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due membri esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
3. La partecipazione alla commissione di cui al comma 2 comporta, per i membri esperti, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.
4. Nell'elenco dei candidati idonei predisposto dalla commissione di cui al comma 2 non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL per due volte consecutive. Il medesimo elenco di candidati idonei, entro trentasei mesi dalla sua definizione, può essere utilizzato più di una volta per il conferimento dell'incarico di direttore generale, purchè il candidato prescelto risulti ancora inserito nell'elenco nazionale all'atto della nomina.
5. Il conferimento dell'incarico di direttore generale non è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che l'incaricato sostenga, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso tale termine.
6. Le modalità dell'accertamento della conoscenza linguistica di cui al comma 5 sono stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 42, comma 5.
7. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di direttore generale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente e la loro eventuale sussistenza è valutata all'atto del conferimento dell'incarico.
8. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo in materia di nomina del direttore generale dell'Azienda USL si applica la normativa statale vigente.».