1. Il comma 8, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
«8. L'ammontare degli assegni varia da un minimo di euro 1.549,37 a un massimo di euro 4.000,00 mensili lordi, a seconda del luogo di formazione e tenuto conto della convenzione stipulata con l'ente di formazione. Gli assegni corrisposti direttamente alle cliniche universitarie possono coprire per intero i costi di assunzione per la formazione dei medici specialisti, escluse le prestazioni aggiuntive. L'importo degli assegni è definito dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla convenzione stipulata con la Clinica universitaria presso la quale viene svolta la formazione.».