(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46, 1 dicembre 2021)
1. I soggetti che operano nell'ambito dell'attivitą di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 83/2019 si adeguano al requisito di cui all'art. 3, comma 1 e a quelli contenuti negli allegati A e B entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I formatori dei soccorritori e degli autisti per la guida dei mezzi di soccorso gią operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria formazione a quanto previsto nell'allegato B entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.