(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46, 1 dicembre 2021)
1. Il nucleo tecnico permanente esercita le funzioni di cui all'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 83/2019.
2. Le riunioni del nucleo si svolgono presso la sede della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche con modalità telematica.
3. Le riunioni sono convocate dal direttore della competente direzione regionale d'ufficio o su richiesta di ciascun componente del nucleo, con cadenza semestrale o qualora lo richiedano situazioni di particolare urgenza.
4. Le riunioni sono valide con la presenza del direttore della competente direzione regionale o suo delegato e di almeno un direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza o suo delegato, di almeno un direttore di Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche o suo delegato, di almeno un rappresentante o suo delegato compreso tra i soggetti di cui all'art. 76-septies, comma 1, lettere e) e f) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).