(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46, 1 dicembre 2021)
1. In attuazione dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 83/2019 la composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali è costituita da due delle figure indicate nel comma 1 del medesimo articolo di cui almeno una di profilo sanitario.
2. Qualora una delle due figure sia un soccorritore di livello avanzato quest'ultimo svolgerà la funzione di autista.