(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46, 1 dicembre 2021)
1. Le autoambulanze impiegate nelle attivitą di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sono sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione e comunque al raggiungimento della percorrenza di 250.000 km.
2. I mezzi di soccorso di cui al comma 1, una volta raggiunto il limite temporale o di percorrenza ivi indicati, possono essere impiegati nelle attivitą di trasporto sanitario di base.