(Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 10, 9 luglio 2021)
1. Per le finalitą di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalitą previste alla lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 81/1978, come introdotta dall'art. 3, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
5. Alle necessitą derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilitą e altre disposizioni finanziarie urgenti).
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.