(Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 10, 9 luglio 2021)
1. Con deliberazione della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2.