Friuli-Venezia Giulia - Legge 10/21 - articolo 2: Azioni e interventi

  Articolo 2 - Azioni e interventi

(Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 10, 9 luglio 2021)

1. La regione promuove la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, nonchè del corretto utilizzo del DAE e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali e alle modalità di attivazione del sistema regionale di emergenza territoriale, nelle strutture e nell'ambito dei servizi disciplinati dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere:

a) l'attivazione di percorsi formativi specifici sulle tematiche del primo soccorso, della rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del DAE rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie dei minori che frequentano le strutture o accedono ai servizi di cui alla legge regionale n. 20/2005;

b) interventi diretti a promuovere percorsi formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti del sistema scolastico regionale, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione o con l'ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative;

c) azioni volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, tramite campagne di comunicazione coordinate dalla regione, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi formativi di cui alla lettera b).

3. Le azioni e gli interventi così come definiti al comma 2 sono realizzati con cadenza annuale.


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