(Regione Piemonte - Legge regionale n. 5, 9 marzo 2021)
1. Le aziende sanitarie locali, sentito il comitato aziendale di cui all'articolo 23 dell'ACN, possono mettere a disposizione il personale per progetti di collaborazione e implementazione delle attivitą delle medicine di gruppo nell'ambito dell'assistenza distrettuale, territoriale e domiciliare.