Piemonte - Legge 5/21 - articolo 4: Messa a disposizione del personale delle aziende sanitarie locali

  Articolo 4 - Messa a disposizione del personale delle aziende sanitarie locali

(Regione Piemonte - Legge regionale n. 5, 9 marzo 2021)

1. Le aziende sanitarie locali, sentito il comitato aziendale di cui all'articolo 23 dell'ACN, possono mettere a disposizione il personale per progetti di collaborazione e implementazione delle attivitą delle medicine di gruppo nell'ambito dell'assistenza distrettuale, territoriale e domiciliare.


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