(Regione Piemonte - Legge regionale n. 5, 9 marzo 2021)
1. L'indennità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, viene riconosciuta a fronte del raggiungimento di obiettivi che, unitamente agli indicatori specifici ed alle soglie di raggiungimento, sono definiti secondo le linee di attività individuate dagli accordi integrativi regionali e declinate a livello aziendale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) attività di prevenzione e di medicina d'iniziativa, anche attraverso il counselling medico sugli stili di vita;
b) presa in carico della cronicità, anche attraverso la corretta gestione dei processi clinico-assistenziali e l'applicazione di specifici percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, definiti a livello regionale e aziendale e formulazione dei piani assistenziali individuali;
c) partecipazione alla sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale, attraverso l'appropriatezza clinica e prescrittiva nel rispetto delle esigenze di salute degli assistiti;
d) uso dei supporti informativi a sostegno delle attività cliniche ed assistenziali;
e) effettuazione di iniziative di formazione e di audit ai fini del miglioramento.