Piemonte - Legge 5/21 - articolo 3: Obiettivi assegnati ai componenti delle forme associative

  Articolo 3 - Obiettivi assegnati ai componenti delle forme associative

(Regione Piemonte - Legge regionale n. 5, 9 marzo 2021)

1. L'indennità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, viene riconosciuta a fronte del raggiungimento di obiettivi che, unitamente agli indicatori specifici ed alle soglie di raggiungimento, sono definiti secondo le linee di attività individuate dagli accordi integrativi regionali e declinate a livello aziendale.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) attività di prevenzione e di medicina d'iniziativa, anche attraverso il counselling medico sugli stili di vita;

b) presa in carico della cronicità, anche attraverso la corretta gestione dei processi clinico-assistenziali e l'applicazione di specifici percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, definiti a livello regionale e aziendale e formulazione dei piani assistenziali individuali;

c) partecipazione alla sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale, attraverso l'appropriatezza clinica e prescrittiva nel rispetto delle esigenze di salute degli assistiti;

d) uso dei supporti informativi a sostegno delle attività cliniche ed assistenziali;

e) effettuazione di iniziative di formazione e di audit ai fini del miglioramento.


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