Piemonte - Legge 5/21 - articolo 2: Incentivazione delle forme associative della medicina generale

  Articolo 2 - Incentivazione delle forme associative della medicina generale

(Regione Piemonte - Legge regionale n. 5, 9 marzo 2021)

1. A decorrere dall'anno 2021, per ciascun anno, il fondo a riparto per la qualità dell'assistenza di cui all'articolo 46 del vigente ACN è incrementato, per un importo pari a euro 10.000.000,00, al fine di favorire lo sviluppo delle forme associative della medicina generale, «medicina di gruppo» e «medicina in rete».

2. Ai medici di medicina generale in attesa di nulla osta per la costituzione di nuove forme associative di «medicina di gruppo» o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a euro 7 ai sensi dell'articolo 59, lettera B), comma 4, dell'ACN, e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e del personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, a euro 3,50 ed euro 4,00 ai sensi dell'articolo 59, lettera B), commi 6 e 7, dell'ACN.

3. Ai medici in attesa di nulla osta per la costituzione di nuove forme associative di «medicina in rete» o per l'ingresso in quelle già esistenti viene riconosciuta un'indennità pari a euro 4,70 euro ai sensi dell'articolo 59, lettera B), comma 4, dell'ACN e, a seguito di presentazione di specifica istanza, viene riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e del personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse, con attribuzione, a ogni medico, delle relative indennità economiche pari, rispettivamente, ad euro 3,50 ed euro 4,00 ai sensi dell'articolo 59, lettera B), commi 6 e 7, dell'ACN.


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