Molise - Legge 5/21 - articolo 1: Modifiche all'art. 42-ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

  Articolo 1 - Modifiche all'art. 42-ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

(Regione Liguria - Legge regionale n. 5, 2 aprile 2021)

1. Il comma 2 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Con il provvedimento di cui all'art. 42-bis, comma 3, la giunta regionale, nel rispetto degli articoli 56, commi 2, 3, 3-bis e 4, e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni, definisce le procedure e le modalità di dettaglio per l'affidamento in convenzione dei servizi di cui al comma 1.».

2. Il comma 3 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. I servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:

a) dagli enti del terzo settore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco di cui all'art. 42-quater, comma 1, in regime di accreditamento libero, a norma dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per il tramite di convenzione, a norma dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo, in ogni caso, a carico dell'amministrazione e in favore degli enti esecutori il mero rimborso delle spese correnti, esclusi gli oneri di investimento;

b) da operatori economici selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. Il ricorso alle modalità di esecuzione di cui al comma 3, lettera a), è sempre motivato sulla base di ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà e più efficace contribuzione a una finalità sociale.».

4. Il comma 4 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora i servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettera c), non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a) e b), si procede ad affidamento congiunto e si applica l'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.».


premessa // articolo successivo