Sicilia - Legge 24/20 - articolo 9: Clausola valutativa

  Articolo 9 - Clausola valutativa

(Regione Sicilia - Legge regionale n. 24, 21 ottobre 2020)

1. La Giunta regionale informa l'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il disturbo da gioco d'azzardo. A tal fine, presenta all'Assemblea regionale una relazione biennale documentata, entro il mese di giugno di ogni anno, in ordine ai seguenti profili:

a) quali attività di informazione e sensibilizzazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;

b) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;

c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;

d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASP e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale «Slot? No Grazie!» e agli incentivi di cui al comma 5 dell'art. 5;

f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 sono parte integrante della relazione all'Assemblea regionale.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti dell'Assemblea regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.


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