(Regione Sicilia - Legge regionale n. 24, 21 ottobre 2020)
1. E' vietata qualsiasi attivitā pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro, che si ponga in contrasto con i commi 4, 4-bis e 5 dell'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
3. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in violazione delle distanze previste dal comma l dell'art. 6, č punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e in caso di reiterazione con una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000 euro.
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo al sostegno di iniziative promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco d'azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalitā di carattere sociale e assistenziale.