Sicilia - Legge 24/20 - articolo 5: Competenze della Regione

  Articolo 5 - Competenze della Regione

(Regione Sicilia - Legge regionale n. 24, 21 ottobre 2020)

1. La Regione:

a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da DGA nel contesto del piano di prevenzione regionale ed in coerenza con il piano nazionale GAP e conseguentemente assicura il monitoraggio su tali attività;

b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza mediante l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo, tramite i flussi SIND GAP;

c) istituisce un numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenze;

d) promuove la conoscenza, l'informazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari nonchè degli operatori delle ASP, del terzo settore con esperienza in GAP, degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al disturbo da gioco d'azzardo;

e) promuove progetti informativi e formativi in ordine alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, all'attivazione della rete di sostegno, alla conoscenza generale della normativa nazionale e regionale vigente in materia di gioco d'azzardo, anche attraverso il CEFPAS e/o tramite protocolli con il Ministero dell'istruzione e con l'Ufficio scolastico regionale;

f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e supporto ai singoli e alle famiglie;

g) sostiene le famiglie nonchè le associazioni e le fondazioni antiusura che si occupano di affrontare situazioni di sovraindebitamento a rischio usura;

h) sostiene le iniziative delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, associazioni di familiari vittime del gioco d'azzardo e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo autorizzato e non, anche in collaborazione con enti locali, ASP e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

i) promuove e monitora le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni tese allo sviluppo di un codice etico di autoregolamentazione che le vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata;

l) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.

2. Con cadenza biennale, l'Assessore regionale per la salute adotta, previo parere della Commissione «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, il piano per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di prevenzione regionale di cui alla lettera a) del comma 1.

3. La Regione rilascia, tramite i comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato il marchio regionale «Slot? No Grazie!».

4. E' fatto obbligo agli esercenti di sale di gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo autorizzato di munirsi di materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco d'azzardo, da esporre in modo visibile e accessibile al pubblico. A tal fine la Regione, di concerto con le ASP, provvede a pubblicare sul suo sito istituzionale materiale informativo sui rischi correlati al gioco, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco.

6. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale, per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la salute, previo parere della Commissione VI «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto definisce i criteri, le regole tecniche e le modalità attuative della presente legge e le relative sanzioni nonchè le forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni, accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a uno;

b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo autorizzato.


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