(Regione Sicilia - Legge regionale n. 24, 21 ottobre 2020)
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di valutare l'efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo.
2. L'Osservatorio ha il compito di:
a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;
b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento all'Assemblea regionale siciliana e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;
c) redigere annualmente una relazione sullo stato dell'offerta di gioco in relazione alle finalitą della presente legge.
3. L'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo ha sede presso il Dipartimento per le attivitą sanitarie - osservatorio epidemiologico (DASOE) - dell'Assessorato regionale della salute, che ne assicura supporto tecnico, ed č composto da due componenti dell'Assessorato regionale della salute, da un componente per ogni coordinamento dei servizi delle dipendenze patologiche delle ASP, dal presidente del coordinamento enti ausiliari Regione siciliana in rappresentanza delle comunitą terapeutiche per tossicodipendenti, da un rappresentante delle associazioni e/o fondazioni impegnate nella prevenzione del gioco d'azzardo e da un rappresentante delle fondazioni e/o associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio č a titolo gratuito.
5. Le modalitą di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con apposito decreto dell'assessore regionale per la salute da emanarsi, previo parere della Commissione «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.