(Regione Sicilia - Legge regionale n. 24, 21 ottobre 2020)
1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 7, di competenza della Regione e delle aziende sanitarie provinciali, sono inclusi nel «Piano biennale regionale gioco d'azzardo patologico» finanziato annualmente con le risorse derivanti dal riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del «Fondo per il gioco d'azzardo patologico» di cui al comma 946 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanitą.