(Regione Sicilia - Legge regionale n. 24, 21 ottobre 2020)
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della Costituzione, e gli interessi della collettività, contrastando la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), anche se autorizzato, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili e curando il trattamento ed il recupero delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie;
b) contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del disturbo da gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio;
c) contrastare l'esercizio abusivo delle attività di raccolta di gioco.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per sale da gioco si intendono tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività del gioco con vincita in denaro praticato mediante gli apparecchi descritti dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per luoghi sensibili si intendono:
a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa;
b) i luoghi di culto;
c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi;
e) le caserme;
f) i centri di aggregazione di anziani;
g) i cimiteri e le camere mortuarie.
4. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale.
5. I comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici e strutturali delle sale da gioco e degli spazi per il gioco e le relative pertinenze, tenuto conto del contesto urbano, della sicurezza nonchè dei problemi connessi alla viabilità e all'inquinamento acustico.
6. I comuni possono contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio. La regolamentazione del numero di sale gioco non potrà avere effetto retroattivo e dovrà salvaguardare le attività già esistenti.
7. La diagnosi o la valutazione del soggetto affetto da DGA o a rischio, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema socio-sanitario, è formulata dai servizi per le dipendenze patologiche delle ASP e dai loro coordinamenti.