(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'art. 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità giovanili.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:
a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle patologie correlate e delle relative cure;
b) a favorire un utilizzo responsabile del denaro, anche al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo e delle loro famiglie;
c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile, favorendo l'utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di internet e delle reti sociali;
d) ad informare sull'esistenza di servizi pubblici di assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono l'applicazione di filtri e il blocco dei giochi illeciti in rete o di altri siti pericolosi, nonchè il contingentamento dei tempi di navigazione in rete;
f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo «No Slot-Regione Abruzzo» di cui all'art. 9.