(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali alla sanità e alle politiche sociali, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia sociosanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'art. 2, approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano, ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d'azzardo patologico.
2. Il Piano indica le risorse di personale ed economiche per garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA). Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la Regione garantisce alle persone con dipendenze patologiche, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
3. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonchè al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:
a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;
b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;
c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonchè di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i gruppi di automutuoaiuto;
d) il potenziamento della rete dei Servizi territoriali per le dipende patologiche (Ser.D.) attraverso:
1) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonchè degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;
2) l'assunzione di personale specializzato per i servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento socio-lavorativo e consulenze legali per i malati di GAP, da effettuarsi mediante procedure concorsuali;
e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonchè per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;
f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;
g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonchè al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, nonchè con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione, i comuni e le Aziende sanitarie locali possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, nonchè con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.