(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all'art. 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito assolvono agli obblighi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.