(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria dei soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero uno stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive illegali e/o legali, assunte in assenza della prescrizione medica o in difformità da questa, a favore dei quali viene effettuato il trasporto in ambulanza e il cui accesso ai servizi di pronto soccorso sia legato a tali condizioni.