(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. La violazione dei divieti di cui all'art. 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 è punita con le seguenti sanzioni:
a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;
b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;
c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
3. Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dall'art. 14-ter della legge n. 125/2001, se il fatto è commesso più di una volta la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata.
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 3.