Abruzzo - Legge 37/20 - articolo 2: Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche

  Articolo 2 - Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche

(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attivitā previste dalla presente legge.

2. L'Osservatorio č costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed č composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) l'assessore regionale alla sanitā o suo delegato; 

c) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;

d) il direttore del Dipartimento sanitā;

e) il direttore del Dipartimento politiche sociali;

f) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dei Comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

g) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo;

h) un rappresentante del Ministero dell'interno;

i) il direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato;

j) un rappresentante del Forum del Terzo settore Abruzzo, espressione delle realtā associative operanti nell'area delle dipendenze patologiche;

k) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunitā terapeutiche;

l) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale;

m) un rappresentante delle associazioni che si occupano di tutela legale per le persone affette da GAP;

n) un rappresentante delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n 229);

o) due studenti individuati tra i 4 Presidenti provinciali delle Consulte degli studenti, designati dalla Consulta degli studenti della Regione Abruzzo;

3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanitā, che ne assicura il supporto tecnico, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, e svolge le seguenti funzioni:

a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche;

b) formulazione di pareri e proposte alla Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'art. 3;

c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo;

d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3;

e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, le forze dell'ordine, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonchč con altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche.

5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio č a titolo gratuito.


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