(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. All'art. 56, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (testo unico in materia di commercio), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine è consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.».