(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14-ter della legge n. 125/2001 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.
2. Il divieto di vendita o somministrazione è reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.