(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni alle quali partecipano principalmente i minori di anni diciotto.