(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 37, 7 dicembre 2020)
1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie.
2. Agli effetti della presente legge per «dipendenze patologiche» si intendono:
a) il disturbo da gioco d'azzardo;
b) le dipendenze da sostanze (bevande alcoliche, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, «nuove sostanze», antidolorifici);
c) le dipendenze tecnologiche (internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia, ecc.) e altre dipendenze comportamentali, come da DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali;
d) shopping compulsivo;
e) ipersessualità.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.), i comuni, singoli o associati, l'ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n 106), nonchè le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.