(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 21, 5 agosto 2020)
Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonchè a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
Art. 1. -Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico
1. Sono trasferite alle Aziende sanitarie locale le seguenti funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico:
a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità di farmacia di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
c) autorizzazione alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private di cui all'art. 120 del T.U.LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
d) autorizzazione alla chiusura temporanea della farmacia di cui all'art. 119 del T.U.LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265/1934;
e) autorizzazione alla gestione provvisoria di farmacia dagli eredi del titolare di cui all'art. 12 della legge n. 475/1968;
f) autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali di cui all'art. 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
g) autorizzazione alla sostituzione della persona responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali di cui all'art. 101 del decreto legislativo n. 219/2006;
h) autorizzazione alla vendita on-line di medicinali di cui all'art. 112-quater, comma 3, del decreto legislativo n . 219/2006.
2. Le Aziende sanitarie locali sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.
Art. 2. - Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992, nonchè a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3 della legge n. 362/1999.
1. Sono trasferite alle Aziende sanitarie locali le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonchè a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria).
2. Le Aziende sanitarie locali sono tenute a fornire alla regione i dati amministrativi, contabili e finanziari inerenti gli indennizzi di cui al comma 1, con modalità e tempistiche stabilite dal Servizio del Dipartimento sanità competente per materia.
3. La regione esercita le funzioni relative agli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati di cui alla legge n. 210/1992, per il tramite delle Aziende sanitarie locali, erogando le risorse finanziarie sulla base delle comunicazioni quadrimestrali di cui al comma 2, contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.
4. In sede di prima applicazione, la Regione trasferisce alle Aziende sanitarie locali le risorse del quadrimestre di riferimento.
Art. 3. - Modifiche alla legge regionale n. 46/2014
1. All'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizione per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonchè per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) le parole: «Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti rilasciano».
2. All'art. 8 della legge regionale n. 46/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «al Servizio regionale competente in materia farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti»;
b) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento regionale competente in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti rilasciano»;
c) al comma 4, le parole: «La Giunta regionale individua» sono sostituite dalle seguenti: «Le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti individuano».
3. All'art. 10 della legge regionale n. 46/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «il Servizio regionale competente in materia farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti»;
b) al comma 2, le parole: «il Servizio competente in materia farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere definite con deliberazione della Giunta regionale, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende sanitarie locali.».
4. All'art. 12 della legge regionale n. 46/2014, le parole: «il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizza» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti autorizzano».
5. L'art. 13 della legge regionale n. 46/2014, è sostituito dal seguente: «Art. 13. (Attuazione in via amministrativa) - 1. Le procedure e le modalità relative all'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, alla attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio possono essere definite, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo, nonchè alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219/2006, con deliberazione della Giunta regionale, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende sanitarie locali.».
Art. 4. - Abrogazioni
1. L'art. 1 della legge regionale 21 maggio 2010, n. 20 (Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari) è abrogato.
Art. 5. - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato «Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati» al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e con le risorse annualmente iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81545, denominato «Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Quota integrativa con risorse regionali, legge regionale 18 dicembre 2009, n. 31» al Titolo 1, Missione 13, Programma 07.
Art. 6. - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/3 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge.
Il Presidente: Sospiri
Omissis