Liguria - Legge 22/20 - articolo 3: Clausola valutativa

  Articolo 3 - Clausola valutativa

(Regione Liguria - Legge n. 22, 27 luglio 2020)

1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della misura prevista. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) il numero di parrucche acquistate attraverso i contributi suddiviso per tipologia di patologia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c);

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate;

c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione dell'intervento.

2. Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni l'adeguata divulgazione degli esiti della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.


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