1. Per il perseguimento delle finalitą di cui all' art. 3, il titolare del trattamento tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalitą e nei modi previsti all'art. 11 del presente regolamento, nonchč nel rispetto delle previsioni delle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica» di cui all'allegato A.4 del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche, di seguito denominate regole deontologiche, in quanto compatibili.
2. Il titolare del trattamento tratta i seguenti dati:
a) diagnosi e modalitą di ammissione e dimissione relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi D.R.G. (Diagnosis Related Groups);
b) anamnesi;
c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
e) referti di anatomia patologica;
f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.