Trentino-Bolzano - DPP 22/20 - articolo 1

  Articolo 1

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia n. 22, 19 giugno 2020)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, sono così sostituiti:

"6. L'inadempimento dell'obbligo di servizio di cui al comma 2 implica la restituzione delle tasse universitarie previste dalla relativa università secondo le seguenti modalità:

a) in caso di inadempimento totale, le beneficiarie e i beneficiari devono restituire il 70 per cento delle tasse universitarie che sono state finanziate dalla Provincia per la formazione di base in medicina, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) in caso di inadempimento parziale, le beneficiarie e i beneficiari devono restituire, per ogni anno di servizio non prestato, il 17,5 per cento delle tasse universitarie che sono state finanziate dalla Provincia per la formazione di base in medicina, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio prestato inferiori all'anno verranno riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e l'importo da restituire sarà conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di servizio non prestato.

7. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami devono restituire il 50 per cento delle tasse universitarie previste dalla relativa università per il periodo di formazione frequentato e finanziate dalla Provincia, maggiorato degli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione."


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