(Regione Toscana - Legge regionale n. 24, 20 aprile 2020)
1. Al personale operante nell'ambito del Servizio sanitario regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute, limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria in atto e alle risorse, di cui all'art. 3, misure economiche di sostegno.
2. Le misure di cui al comma 1, possono essere garantite attraverso il ricorso agli strumenti contrattuali previsti, quali indennità o incentivi, oltre che alla dovuta remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, nonchè attraverso l'attribuzione di un beneficio economico giornaliero per ogni turno effettivo di servizio prestato in presenza e diversamente graduato in ragione del differente rischio espositivo e disagio di lavoro, a cui il soggetto è esposto.
3. Attraverso gli strumenti negoziali e le risorse disponibili a legislazione vigente, fatto salvo il ricorso alle risorse di cui all'art. 3, comma 3, la regione opera affinchè le misure economiche di sostegno siano riconosciute, dai soggetti competenti, anche agli operatori non contrattualizzati dagli enti del Servizio sanitario regionale, che prestano attività sanitaria o socio-sanitaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. L'attivazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, è effettuata in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalle norme nazionali vigenti in materia di fondi contrattuali e di costo del personale, ove non derogate dalle norme approvate ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, fatta eccezione per le risorse di cui all'art. 3, comma 3, nonchè dalla presente legge.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo applicative uniformi per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo primariamente conto del personale in servizio in presenza. Ciascuna azienda ed ente del Servizio sanitario regionale definisce, entro dieci giorni dall'approvazione della deliberazione predetta e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il dettaglio delle misure economiche di sostegno di cui al comma 2.