(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)
1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attivitą sportive agonistiche, di cui all'art. 7, comma 2, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati, dai medici della Federazione medico sportiva o da medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099/1971, siano essi:
a) medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport, nelle Aziende sanitarie locali o di altre strutture pubbliche;
b) medici specialisti in medicina dello sport titolari o comunque operanti presso ambulatori e centri di medicina dello sport privati autorizzati;
c) medici specialisti in medicina dello sport, di cui all'istituito elenco regionale, operanti presso gli ambulatori privati e/o studi privati.
2. Gli accertamenti e le certificazioni di idoneitą all'attivitą agonistica di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modifiche, possono essere quindi effettuate esclusivamente all'interno delle seguenti strutture autorizzate:
a) servizi pubblici di medicina dello sport;
b) centri privati di medicina dello sport regolarmente autorizzati nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, centri riconosciuti dalla Federazione medico sportiva italiana e centri universitari di medicina dello sport. Tali centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale;
c) ambulatori e/o studi di cui sia titolare o associato un medico specialista in medicina dello sport iscritto all'elenco regionale.