Abruzzo - Legge 15/20 - articolo 7: Idoneità sportiva

  Articolo 7 - Idoneità sportiva

(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)

1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, con annessa certificazione di idoneità all'attività sportiva, sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, nello specifico dal decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministero della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) e successive modificazioni.

9. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche delle Aziende sanitarie locali, dalle strutture private autorizzate per la medicina dello sport e dai medici specialisti in medicina dello sport, iscritti nell'elenco regionale, operanti presso ambulatori privati e/o studi privati. L'attività certificatoria comporta che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti siano effettuate nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, ovvero dallo specialista in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione.

3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come sostituito dall'art. 4, comma 10-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. La certificazione di idoneità per attività ludico-motoria può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici.


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