(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)
1. Le Aziende sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:
a) la tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneitą alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;
b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attivitą fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno del doping;
c) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneitą allo sport agonistico e non agonistico.