Abruzzo - Legge 15/20 - articolo 5: Funzioni delle Aziende sanitarie locali

  Articolo 5 - Funzioni delle Aziende sanitarie locali

(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)

1. Le Aziende sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:

a) la tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneitą alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;

b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attivitą fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno del doping;

c) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneitą allo sport agonistico e non agonistico.


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