(Regione Abruzzo - Legge regionale n. 15, 23 giugno 2020)
1. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole: «2019.» sono inserite le seguenti: «Il contributo è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attività stagionale nelle zone montane della Regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019».